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Le strategie da adottare per il reupero IRAP (a
cura
del
centro
tributario)
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Le
recenti
sentenze
della
Corte
di
Cassazione
impongono
lo
studio
di
una
strategia
,
da
parte
degli
agenti
di
commercio
senza
autonoma
organizzazione,
per
recuperare
l'IRAP
versata
in
passato
ed
evitarne
il
pagamento
in
futuro
(sempre
ché
persista
l'assenza
di
autonoma
organizzazione)
Prima
domanda:
Esiste
una
autonoma
organizzazione?
- si
ricorda
che
si
considera
"Autonoma"
l'organizzazione
di
un
agente
che
comprenda:
dipendenti,collaboratori
non
occasionali,sub
agenti,collaboratori
familiari
familiari.
Inoltre
occorre
che
i
beni
strumentali
utilizzati
dall'agente
siano
di
importo
significativo.
- Al
contrario,
un
agente
che
lavori
senza
il
contributo
continuativo
di
nessuno
ed
impieghi
una
autovettura,
un
computer
e
pochi
altri
beni
strumentali,
sarà
senza
dubbio
"senza
autonoma
organizzazione".
- Situazioni
piu'
complesse
vanno
valutate
caso
per
caso.
Si
ritiene
che
in
presenza
di
struttura
societria
(società
di
persone
o
di
capitali)
l'autonoma
organizzazione
esista
per
definizione.
Se
la
risposta
é:
- SI
:
si
continua
ad
essere
soggetti
passivi
IRAP.
Grazie
al
disposto
dell'art.
6
del
D.L.
29
novembre
2008,
n.
185
(decreto
anticrisi)
sarà
possibile
chiedere
il
rimborso
dell'IRES
o
IRPEF
pagata
nel
periodo
2004-2007
per
tener
conto
della
detrazione
del
10%
dell'IRAP
dalla
base
imponibile
IRES
o
IRPEF.
Tale
istanza
va
presentata
in
forma
telematica
a
partire
dal
14
settembre
2009
(l'avvio
della
procedura,
originariamente
fissato
per
il
12
giugno
2009,
é
stata
prorogata).
- NO:
si
può
passare
alla
domanda
successiva
Seconda
domanda:
si
sono
già
presentate
istanze
di
rimborso
alla
competente
Agenzia
delle
Entrate?
Se
la
risposta
é:
- NO
:
occorre
presentare
istanza
di
rimborso
presso
l'Agenzia
delle
Entrate
competente,
dell'IRAP
versata
nei
48
mesi
precedenti
(quanto
versato
in
precedenza
é
ormai
prescritto).Trascorsi
90
giorni
senza
risposta
o
ricevuta
risposta
negativa,
si
potrà
procedere
come
al
punto
seguente.
- SI
:
occorre
procedere
all'inoltro
presso
la
Commissione
Tributaria
Provinciale
del
ricorso
avverso
il
rifiuto
al
rimborso
dell'IRAP
versata.
Per
il
futuro:
Come
comportarsi?
Le
strade
possibili
sono:
- Ipotesi
conservativa:
attendere
che
l'Agenzia
delle
Entrate
adegui
la
posizione
in
tema
di
IRAP
degli
agenti
alle
reenti
sentenze
della
Cassazione.
In
questo
caso
ci
si
continuerà
a
dichiarare
soggetti
passivi
IRAP
compilando
la
relativa
dichiarazione
e
pagando
le
relative
imposte.
Sarà
poi
possibile
chiedere
il
rimborso
di
quanto
versato.
- Ipotesi
alternativa:
adeguarsi
alle
risultanze
delle
recenti
sentenze
e
non
versare
l'IRAP.
E'
possibile
seguire
questa
strada
utilizzando
tre
diverse
modalità:
- Compilare
la
dichiarazione
IRAP
dichiarando
il
reddito
dell'esercizio
astenendosi
però
dal
versare
le
relative
imposte.
Questa
ipotesi
è
DA
ESCLUDERE
:
la
compilazione
della
dichiarazione
IRAP
con
i
redditi
dell'esercizio
indica
l'autoassoggettazione
all'imposta
e
comporterebbe
la
certezza
di
un
contenzioso
con
l'Agenzia
delle
Entrate.
- Compilare
e
presentare
la
dichiarazione
IRAP
omettendo
di
dichiarare
alcun
reddito
imponibile.
Questa
ipotesi
consente
di
recuperare
immediatamente
gli
acconti
eventualmente
versati
nell'anno
precedente
utilizzandoli
in
compensazione
per
il
pagamento
di
altre
imposte.
- Non
compilare
nè
presentare
la
dichiarazione
IRAP.
In
questo
caso
gli
acconti
versati
l'anno
precedente
andranno
chiesti
a
rimborso.
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Si
ricorda
che
l'assenza
di
autonoma
organizzazione
e
la
strada
da
percorrere
va
attentamente
valutata
caso
per
caso
e
anno
per
anno.
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Per
maggiori
informazioni
contatta
la
segreteria
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