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Il Fisso mensile:

  

 

 

Il fisso mensile non porta al lavoro subordinato.
 
Si precisa anzitutto che, per qualificare il contratto come di agenzia, l'oggetto dell'incarico deve essere la promozione della conclusione di contratti.
  • Il Capoarea, di norma, ha piuttosto una funzione di mera sovraintendenza e di coordinamento che , da sola, non è idonea a far individuare un agente.
  • Anche la corresponsione di una retribuzione fissa mensile è ritenuta contrastante con la figura dell'agente. Quest'ultimo è caratterizzato da un rischio determinato dal fatto che il compenso è rapportato al risultato della sua attività, cioè all'entità degli affari promossi.
  • Tuttavia, dalla direttiva Cee 653/1986 si ricava che l'agente può essere retribuito, in tutto o in parte, in misura fissa. Sia pure incidentalmente, sembra ora ammetterlo anche la Cassazione che, nella sentenza 23aprile 2009, n.9686, ha ritenuto non incompatibile con il rapporto di agenzia l'identicità nel tempo dei compensi percepiti, minimi forfettari e minimi mensili. In ogni caso, la corresponsione di una retribuzione fissa non è idonea, di per se, a configurare un rapporto di lavoro subordinato.
  • Infatti come il lavoratore dipendente può essere retribuito in tutto o in parte con partecipazioni agli utili o ai prodotti e con provvigioni (art.2099 del codice civile), così il collaboratore autonomo, di cui all'articolo 50 Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, percepisce una retribuzione periodica prestabilita.

Per maggiori informazioni contatta la segreteria

 

 

 

 



 
Orario uffici:

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Chiavari : al Mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,30

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