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Il
fisso
mensile
non
porta
al
lavoro
subordinato. |
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Si precisa
anzitutto
che,
per
qualificare
il
contratto
come
di
agenzia,
l'oggetto
dell'incarico
deve
essere
la
promozione
della
conclusione
di
contratti.
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- Il Capoarea, di norma,
ha
piuttosto
una
funzione
di
mera
sovraintendenza
e
di
coordinamento
che
,
da
sola,
non
è
idonea
a
far
individuare
un
agente.
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- Anche la corresponsione
di
una
retribuzione
fissa
mensile
è
ritenuta
contrastante
con
la
figura
dell'agente.
Quest'ultimo
è
caratterizzato
da
un
rischio
determinato
dal
fatto
che
il
compenso
è
rapportato
al
risultato
della
sua
attività,
cioè
all'entità
degli
affari
promossi.
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- Tuttavia,
dalla
direttiva
Cee
653/1986
si
ricava
che
l'agente
può
essere
retribuito,
in
tutto
o
in
parte,
in
misura
fissa.
Sia
pure
incidentalmente,
sembra
ora
ammetterlo
anche
la
Cassazione
che,
nella
sentenza
23aprile
2009,
n.9686,
ha
ritenuto
non
incompatibile
con
il
rapporto
di
agenzia
l'identicità
nel
tempo
dei
compensi
percepiti,
minimi
forfettari
e
minimi
mensili.
In
ogni
caso,
la
corresponsione
di
una
retribuzione
fissa
non
è
idonea,
di
per
se,
a
configurare
un
rapporto
di
lavoro
subordinato.
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- Infatti
come
il
lavoratore
dipendente
può
essere
retribuito
in
tutto
o
in
parte
con
partecipazioni
agli
utili
o
ai
prodotti
e
con
provvigioni
(art.2099
del
codice
civile),
così
il
collaboratore
autonomo,
di
cui
all'articolo
50
Dpr
22
dicembre
1986,
n.
917,
percepisce
una
retribuzione
periodica
prestabilita.
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Per
maggiori
informazioni
contatta
la
segreteria
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